Giraudo al Tar: cosa può succedere
Il Tar, che si riunirà in un’apposita “sezione specializzata ad hoc” per analizzare la questione dovrà rispondere a queste domande. Prima: gli organi disciplinari della Figc e del Coni che hanno condannato Giraudo (e non solo lui) nel 2006 e nel 2011-12, costituiscono “organi giurisdizionali” ai sensi dell’ordinamento comunitario? La risposta è ovviamente no, perché si tratta di tribunali disciplinari interni, le cui decisioni, però, non possono essere modificate da un giudice ordinario, perché nessun ricorso all’esterno dell’alveo sportivo è ammissibile, tranne quello per un eventuale risarcimento. Insomma, è lecito che un tribunale disciplinare interno possa prendere decisioni che incidono in modo diretto e pesante sui diritti universali delle persone (come il lavoro) senza essere un “organo giurisdizionale” per l’Unione Europea?
Il tema è delicato perché una legge italiana non può essere in netto contrasto con l’ordinamento europeo. E la Corte di Giustizia si è espressa in modo piuttosto perentorio sul fatto che la giustizia sportiva debba essere appellabile al di fuori del suo alveo dal punto 200 al punto 204. Certo, la legge italiana evita che qualsiasi decisioni della giustizia sportiva possa sfociare in quella ordinaria, creando non solo ulteriori problemi di intasamento, ma anche con la possibilità di avere - per esempio - campionati bloccati o iter lunghissimi per decidere su temi urgenti. Ma restano dei punti critici nella giustizia sportiva che vengono evidenziati nelle altre due domande.