Plusvalenze Juve, l’avvocato Matera: “Le motivazioni della sentenza? Funambolismo giuridico”

Intervista al super esperto di diritto sportivo sul -15 inflitto alla società bianconera: “Il verdetto cerca di far stare tante cose insieme”

TORINO - Pierluigi Matera è tante cose in una. Ordinario di diritto comparato, insegna in Link e in Luiss a Roma oltre ad essere professore di Corporations alla Boston University. In passato vice procuratore generale del Coni, oggi è a capo del Safeguarding Office, l’ufficio istituito per raccogliere le accuse che stanno sconvolgendo il mondo della ginnastica. Ma soprattutto, negli ultimi giorni, è sulla cresta dell’onda per aver previsto con estrema precisione, prima che la Corte Federale d’Appello le pubblicasse, le motivazioni riguardo il -15 comminato alla Juventus in classifica. In molti l’hanno accusato di aver avuto in anteprima la documentazione e di averla “spoilerata”, «ma la realtà è che ho indovinato le motivazioni per deduzione, con il vantaggio di conoscere le norme vigenti avendovi contribuito». Matera, infatti, tra le tante cose, è anche uno dei cinque autori del vigente Codice della Giustizia Sportiva del Coni, regolamento generale poi recepito dalle Federazioni.

Pierluigi Matera, ripetiamo il gioco: se dovesse ora prevedere il contenuto del ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia dello Sport, su quali argomenti si concentrerebbe?

«Il primo punto su cui si soffermeranno i legali dei bianconeri, a mio avviso, riguarda la revocazione della precedente decisione, che rappresenta in realtà un’eccezione e che, in quanto tale, impone dei limiti di manovra. La Corte definisce “ininfluenti eventuali schemi formalistici”, ma la corrispondenza tra imputazione e condanna deve essere mantenuta: è un principio sacrosanto».

E, in questo frangente, è stata salvaguardata?

«Secondo la Juventus probabilmente no, perché si è partiti da un deferimento incentrato sulle plusvalenze e si è arrivati a discutere di pianificazione fraudolenta e di permute. E così, da un procedimento in cui si verteva della presunta violazione dell’articolo 31 comma 1, si è giunti a una condanna che si incentra sul solo articolo 4. Questo era stato effettivamente contestato ai dirigenti e che, al contempo, l’articolo 6 prevede che il club risponda in via diretta dell’operato di coloro che lo rappresentano e in via oggettiva dell’operato di dirigenti e tecnici. L’impianto accusatorio risulta in parte trasfigurato: il Collegio di Garanzia dovrà stabilire se questa trasfigurazione, pur nelle regole non formalistiche della giustizia sportiva, sia ammissibile. O se, al contrario, lo spazio limitato della revocazione non lo permetta».

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Su quali altri punti si concentreranno i legali della Juventus?

«Sul fatto la Corte valuti come elementi confessori le intercettazioni e il “Libro Nero di Fabio Paratici”, ovvero i due fatti nuovi più rilevanti sulla base dei quali è stata accolta la richiesta di revocazione. Una scelta legittima, ma che dovrà essere motivata, perché secondo la Juventus non si tratta di confessioni. I legali bianconeri hanno sottolineato che i suddetti documenti hanno una provenienza unilaterale, ovvero l’imponente lavoro svolto dalla Procura di Torino, mentre la Corte Federale d’Appello ha respinto le ricostruzioni, a partire dalle spiegazioni offerte da Federico Cherubini sul “Libro Nero”. Intercettazioni e documentazioni, inoltre, non sono ancora passati al vaglio dell’ordinamento statale: anche in questo caso non si tratta di un passaggio obbligatorio, ma il fatto che l’unico giudicante ad averli analizzati sia stato il Gip di Torino, che nell’occasione ha respinto le richieste di misure cautelari, può avere un peso».

Altre argomentazioni sul piatto?

«Sicuramente alcuni profili di contraddittorietà della motivazione: verrà evidenziata l’illogicità del concetto di pianificazione fraudolenta di attività lecita. Un tema difficile da argomentare, nel momento in cui si conferma la liceità della plusvalenza. E, poi, come definire quando la pianificazione diventa eccessiva? Di quante operazioni stiamo parlando? La Corte non ha ritenuto che altre squadre ne abbiano fatto un uso eccessivo».

Ci sono altri passaggi che possono strizzare l’occhio alla definizione di illogicità?

«In questo senso, il proscioglimento delle altre squadre rende più complessa la condanna della sola Juventus. Si pensi al passaggio in cui la Corte si sposta verso la tesi della Consob: sostanzialmente, queste operazioni sarebbero in realtà delle permute. In tal caso, il concorso da parte di un secondo club è necessario, quindi risulterebbe illogico il proscioglimento delle restanti società coinvolte, a prescindere dal fatto che non vi siano intercettazioni a riguardo».

Ci sono altre situazioni da analizzare all’interno delle motivazioni?

«Sicuramente il criterio attraverso il quale sono stati stabiliti i 15 punti di penalizzazione. Sono i punti in più che la Juventus ha ottenuto grazie al ricorso alle plusvalenze? Difficile stabilirlo. Sono i punti necessari a garantire un’afflittività della sanzione? Impossibile dirlo, a stagione in corso: i bianconeri hanno ancora la possibilità di qualificarsi per le Coppe Europee. E poi, se fossero stati in zona Uefa per un paio di punti soltanto, gliene sarebbero stati sottratti solo 4 anziché 15?».

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Troveranno posto anche i vizi di forma?

«I legali della Juventus, già nella memoria difensiva consegnata alla Corte d’Appello Federale, hanno posto l’accento sul “giallo” della nota federale del 14 aprile 2021 e su quello del periodo intercorso tra la richiesta degli incartamenti alla Procura di Torino e la consegna alla Procura Federale. Potranno essere riproposti, ma non saranno secondo me il punto determinante di questo ricorso».

Tirando le somme: che idea si è fatto delle motivazioni della Corte d’Appello Federale, dunque?

«Si tratta di un vero e proprio funambolismo giuridico, perché la sentenza cerca di fare tanto nello stretto spazio di una revocazione. C’è la condanna ai danni della Juventus, ma c’è anche la penalizzazione e non l’ammenda, ma c’è anche il proscioglimento delle altre società, ma c’è la conferma della decisione secondo cui le plusvalenze in sè siano lecite».

Ha altre previsioni su cui si sente di scommettere?

«Sì, il ricorso potrebbe essere trattato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia. Inoltre, anche la Procura Federale potrebbe impugnare il proscioglimento delle altre società al fine di far cadere una delle possibili incongruenze della decisione».

Sul verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport, invece, non si sbilancia?

«Troppo presto per farlo, in attesa che venga almeno depositato il ricorso dei legali dei bianconeri. Ma una previsione la faccio: se il Collegio di Garanzia deciderà di riformare la decisione accogliendo il ricorso della Juventus, lo farà decidendo la controversia senza rinvio alla Corte Federale».

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TORINO - Pierluigi Matera è tante cose in una. Ordinario di diritto comparato, insegna in Link e in Luiss a Roma oltre ad essere professore di Corporations alla Boston University. In passato vice procuratore generale del Coni, oggi è a capo del Safeguarding Office, l’ufficio istituito per raccogliere le accuse che stanno sconvolgendo il mondo della ginnastica. Ma soprattutto, negli ultimi giorni, è sulla cresta dell’onda per aver previsto con estrema precisione, prima che la Corte Federale d’Appello le pubblicasse, le motivazioni riguardo il -15 comminato alla Juventus in classifica. In molti l’hanno accusato di aver avuto in anteprima la documentazione e di averla “spoilerata”, «ma la realtà è che ho indovinato le motivazioni per deduzione, con il vantaggio di conoscere le norme vigenti avendovi contribuito». Matera, infatti, tra le tante cose, è anche uno dei cinque autori del vigente Codice della Giustizia Sportiva del Coni, regolamento generale poi recepito dalle Federazioni.

Pierluigi Matera, ripetiamo il gioco: se dovesse ora prevedere il contenuto del ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia dello Sport, su quali argomenti si concentrerebbe?

«Il primo punto su cui si soffermeranno i legali dei bianconeri, a mio avviso, riguarda la revocazione della precedente decisione, che rappresenta in realtà un’eccezione e che, in quanto tale, impone dei limiti di manovra. La Corte definisce “ininfluenti eventuali schemi formalistici”, ma la corrispondenza tra imputazione e condanna deve essere mantenuta: è un principio sacrosanto».

E, in questo frangente, è stata salvaguardata?

«Secondo la Juventus probabilmente no, perché si è partiti da un deferimento incentrato sulle plusvalenze e si è arrivati a discutere di pianificazione fraudolenta e di permute. E così, da un procedimento in cui si verteva della presunta violazione dell’articolo 31 comma 1, si è giunti a una condanna che si incentra sul solo articolo 4. Questo era stato effettivamente contestato ai dirigenti e che, al contempo, l’articolo 6 prevede che il club risponda in via diretta dell’operato di coloro che lo rappresentano e in via oggettiva dell’operato di dirigenti e tecnici. L’impianto accusatorio risulta in parte trasfigurato: il Collegio di Garanzia dovrà stabilire se questa trasfigurazione, pur nelle regole non formalistiche della giustizia sportiva, sia ammissibile. O se, al contrario, lo spazio limitato della revocazione non lo permetta».

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