Juve, la sentenza del 2016 e il colpo di scena
E dove sta il colpo di scena (sia pure retrodatato 2016)? Beh, sta nel fatto che... il Collegio di garanzia concorda con la Juve. O quantomeno sulla stessa linea di pensiero s’era espresso: “...la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, imposti dall’art. 1 bis non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni, ma, proprio per l’elasticità dei parametri valutativi, ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo. Essa, dunque, configura una ipotesi residuale di responsabilità”. Posto che quello che nel 2016 era l’articolo 1 bis oggi è l’articolo 4 e traducendo dal “legalese”, tutto diventa (si spera...) più chiaro: il Collegio sosteneva che se c’è una norma specifica non si può applicare il generale divieto di slealtà sportiva, che ha solo carattere residuale. E da chi era composta la seconda sezione del collegio di garanzia che aveva redatto e firmato quella sentenza e affermato quel principio? Tra gli altri da Gabriella Palmieri, attuale presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, e da Attilio Zimatore, presidente della seconda sezione (competente in materia di questioni disciplinari). Entrambi dovranno decidere in merito alla Juve, mercoledì. Peraltro anche nel filone uno e trino su manovra stipendi, rapporti con procuratori, partnership con altri club i bianconeri sono a rischio deferimento ai sensi dell’articolo 4. E non dell’articolo 31.