Criterio numero uno
“È ragionevole, oltre che logico, ritenere che il Procuratore Federale, in sede di requisitoria dibattimentale, possa, al più, riproporre la richiesta precedente di 9 punti di penalità, risultando, per un verso, l’aumento a 15 punti deciso dalla CFA con valutazione autonoma, oltre che da rivalutarsi in termini riduttivi e, per altro verso, lo stesso originario deferimento ritenuto dal Collegio di Garanzia infondato per quanto alla posizione dei dirigenti non operativi in sede sportiva, il cui ricorso ha, infatti, condotto all’annullamento della decisione in parte qua”.
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Criterio numero due
“Nell’impianto valoriale e teleologico del C.G.S. FIGC, il principio di “afflittività” non è assoluto, ma, all’opposto, sottomesso ai principi di “ragionevolezza e proporzionalità” ai quali la nuova misura della sanzione dovrà inderogabilmente conformarsi, fatta salva, in ipotesi, la traslazione della relativa applicazione da quella in corso, alla stagione sportiva successiva”.
Criterio numero tre
“Infine, l’incidenza dal profilo della dosimetria sanzionatoria a carico della Società Juventus F.C., non potrà che essere rapportata al n. di 7 dirigenti che in ipotesi venissero prosciolti in sede di giudizio di rinvio, rispetto ai n. di 4 la cui responsabilità è stata dal Collegio di Garanzia ritenuta accertata e congruamente motivata il cui ricorso è stato rigettato”.
“In conclusione - chiude Spallone - venendo meno la “consapevolezza diffusa” la CFA non potrà che ricondurre la sanzione nell’alveo della richiesta del Procuratore Federale, con ulteriore riduzione discrezionale della penalità in applicazione del criterio fissato dal Collegio di garanzia in sede di annullamento con rinvio”.