Pagina 2 | Carta Orsolini, il Bologna e la Juve: l’archiviazione e le conseguenze

Il gup del Tribunale di Bologna, a tempo di record, ha disposto nel pomeriggio di ieri l’archiviazione del procedimento a carico del club rossoblù imperniato sull’ormai celebre “carta Orsolini”, da oggi sorella maggiore delle varie e altrettanto note “carta Mandragora”, “carta Traoré” e via discorrendo.

La decisione, per intenderci, riguarda il valore legale attribuito a una delle scritture private tra la Juventus e altri club italiani, rinvenute dalla Procura di Torino nel corso dell’inchiesta Prisma e diventate parte integrante delle accuse mosse alla società bianconera nel dossier sui conti della Continassa nel triennio tra il 2018 e il 2021. E segue la richiesta d’archiviazione, da parte del pm competente, arrivata due settimane fa soltanto. No, dunque: nell’affare Orsolini non è stato rinvenuto alcun reato e, di conseguenza, non ci sono colpevoli da indagare per falso in bilancio.

Apripista

Quali conseguenze comporta per la Juventus questo nuovo passaggio? Pressoché nessuna, a livello sportivo: il doppio procedimento contro i bianconeri si è ormai consumato, portando a una penalizzazione di 10 punti in un caso e a un patteggiamento con la Procura federale nell’altro. Ma, in tema penale, racconta invece di come i documenti raccolti a Torino possano essere interpretati secondo una chiave di lettura diversa rispetto a quella sabauda, (anche) in funzione della quale si è arrivati alla revocazione della precedente sentenza sportiva d’assoluzione. L’archiviazione di Bologna, però, può rappresentare soprattutto un precedente in grado di indirizzare i prossimi procedimenti in giro per l’Italia, dal momento che gli atti dell’inchiesta Prisma sono stati “spacchettati” e consegnati dalla Procura di Torino a quelle di Genova, Bergamo, Udine, Modena e Cagliari.

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Le parole dell'avvocato Grassani

«La pronuncia ben può fare da apripista agli altri procedimenti ancora pendenti innanzi alle varie Autorità giudiziarie ordinarie e riguardanti fattispecie similariconcorda l’avvocato Mattia Grassani, che nell’occasione ha difeso la società di Joey Saputo –».

«Il punto saliente, a mio avviso, è che finalmente si mette nero su bianco che un documento avente natura di scrittura privata, non depositato presso gli organi federali competenti, risulta di assoluta irrilevanza per l’ordinamento generale dello Stato. E analogamente dovrebbe essere anche per l’ordinamento sportivo, i cui procedimenti sono, per il momento, sospesi, con il risultato che ciò che non è stato sottoposto al vaglio degli organi tecnici della federazione non può dare luogo, oltre a responsabilità penale, nemmeno a responsabilità disciplinare».

E ora?

Il decreto del gup bolognese Sandro Pecorella, d’altronde, è limpido nel condividere le considerazioni della Procura circa l’inidoneità del documento privato di recompra del giocatore a rappresentare un vantaggio per la Juventus. Dell’atto, secondo i magistrati che hanno indagato, non si può infatti sostenere la giuridica e documentata esistenza, al pari della sua azionabilità in caso di dissenso o inadempimento. «Non si è in presenza di un contratto, bensì di un semplice pro memoria – la sintesi dello stesso Grassani –. Si tratta di un gentlemen agreement privo di qualsivoglia validità o efficacia». L’attesa, ora, è per comprendere se sarà dello stesso avviso anche il Tribunale competente riguardo il filone principale: i giudici della Corte di Cassazione, il prossimo 6 settembre, stabiliranno se si tratta di Torino o, con ogni probabilità, di Milano.

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Le parole dell'avvocato Grassani

«La pronuncia ben può fare da apripista agli altri procedimenti ancora pendenti innanzi alle varie Autorità giudiziarie ordinarie e riguardanti fattispecie similariconcorda l’avvocato Mattia Grassani, che nell’occasione ha difeso la società di Joey Saputo –».

«Il punto saliente, a mio avviso, è che finalmente si mette nero su bianco che un documento avente natura di scrittura privata, non depositato presso gli organi federali competenti, risulta di assoluta irrilevanza per l’ordinamento generale dello Stato. E analogamente dovrebbe essere anche per l’ordinamento sportivo, i cui procedimenti sono, per il momento, sospesi, con il risultato che ciò che non è stato sottoposto al vaglio degli organi tecnici della federazione non può dare luogo, oltre a responsabilità penale, nemmeno a responsabilità disciplinare».

E ora?

Il decreto del gup bolognese Sandro Pecorella, d’altronde, è limpido nel condividere le considerazioni della Procura circa l’inidoneità del documento privato di recompra del giocatore a rappresentare un vantaggio per la Juventus. Dell’atto, secondo i magistrati che hanno indagato, non si può infatti sostenere la giuridica e documentata esistenza, al pari della sua azionabilità in caso di dissenso o inadempimento. «Non si è in presenza di un contratto, bensì di un semplice pro memoria – la sintesi dello stesso Grassani –. Si tratta di un gentlemen agreement privo di qualsivoglia validità o efficacia». L’attesa, ora, è per comprendere se sarà dello stesso avviso anche il Tribunale competente riguardo il filone principale: i giudici della Corte di Cassazione, il prossimo 6 settembre, stabiliranno se si tratta di Torino o, con ogni probabilità, di Milano.

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