Le parole dell'avvocato Grassani
«La pronuncia ben può fare da apripista agli altri procedimenti ancora pendenti innanzi alle varie Autorità giudiziarie ordinarie e riguardanti fattispecie similari – concorda l’avvocato Mattia Grassani, che nell’occasione ha difeso la società di Joey Saputo –».
«Il punto saliente, a mio avviso, è che finalmente si mette nero su bianco che un documento avente natura di scrittura privata, non depositato presso gli organi federali competenti, risulta di assoluta irrilevanza per l’ordinamento generale dello Stato. E analogamente dovrebbe essere anche per l’ordinamento sportivo, i cui procedimenti sono, per il momento, sospesi, con il risultato che ciò che non è stato sottoposto al vaglio degli organi tecnici della federazione non può dare luogo, oltre a responsabilità penale, nemmeno a responsabilità disciplinare».
E ora?
Il decreto del gup bolognese Sandro Pecorella, d’altronde, è limpido nel condividere le considerazioni della Procura circa l’inidoneità del documento privato di recompra del giocatore a rappresentare un vantaggio per la Juventus. Dell’atto, secondo i magistrati che hanno indagato, non si può infatti sostenere la giuridica e documentata esistenza, al pari della sua azionabilità in caso di dissenso o inadempimento. «Non si è in presenza di un contratto, bensì di un semplice pro memoria – la sintesi dello stesso Grassani –. Si tratta di un gentlemen agreement privo di qualsivoglia validità o efficacia». L’attesa, ora, è per comprendere se sarà dello stesso avviso anche il Tribunale competente riguardo il filone principale: i giudici della Corte di Cassazione, il prossimo 6 settembre, stabiliranno se si tratta di Torino o, con ogni probabilità, di Milano.