Pagina 2 | Acerbi e la frase a Juan Jesus: la clamorosa decisione del Giudice Sportivo

Il giorno tanto atteso è arrivato: dopo aver ricevuto la relazione della Procura Figc, a cui aveva chiesto un supplemento d'indagine, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea si è pronunciato sul caso del presunto insulto razzista di Acerbi a Juan Jesus: il difensore dell'Inter è stato assolto dall'accusa di comportamento antisportivo (scomparso invece ogni riferimento al razzismo) e pertanto non ha ricevuto alcuna giornata di squalifica

Acerbi-Juan Jesus: i fatti

I fatti risalgono allo scorso 17 marzo, quando durante la sfida del Meazza tra Inter e Napoli, al 13' del secondo tempo, il difensore degli azzurri Juan Jesus denuncia all'arbitro La Penna gli insulti razzisti da parte dell'ex Lazio indicando proprio la patch "No to racism" presente sulla maglia. Il direttore di gara non prende alcun provvedimento in campo e al termine della sfida il brasiliano spegne ogni polemica rilegando l'avvenimento come fatto di campo. Acerbi, che sul rettangolo verde aveva chiesto scusa, nega poi tutto affermando di aver detto "ti faccio nero". La nuova versione del difensore nerazzurro manda su tutte le furie Juan Jesus che chiede così un un supplemento di indagine.

Juan Jesus e la mancata squalifica di Acerbi: la foto profilo dice tutto

“Acerbi, le spiegazioni più schifose del gesto. Serviva più intelligenza”

Acerbi e l'esclusione dalla Nazionale

In attesa di conoscere tutta la verità sulla vicenda, l'interista viene rispedito a casa da Luciano Spalletti in vista delle amichevoli statunitensi contro Venezuela (vittoria per 2-1) ed Ecuador (successo per 2-0). Il classe '88, qualora fossero state confermate le accuse di insulti razzisti, si sarebbe potuto beccare una squalifica di dieci giornate che avrebbe potuto scrivere fine alla sua carriera all'Inter, sempre attenta a queste tematiche e dunque pronta a rescindere il contratto. La decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, però, cambia tutto: nessun riferimento al razzismo e totale assoluzione dal comportamento antisportivo.

Acerbi “allontanato” anche da Thuram: “Non è il momento di andare in Nazionale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nota del giudice sportivo

"Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata, P.Q.M. di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)", si legge nella nota del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea. La decisione è arrivata "vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore Juan Jesus, nonché lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR; sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo". 

L'arbitro ha riferito "quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Francesco Acerbi", il giudice sottolinea "la piena disponibilità manifestata dall'Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l'interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un'interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo". Il giudice ha anche deciso "rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l'ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall'atto del proferimento di alcune parole da parte dell'Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo 'offendente', il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore del Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore 'offeso' (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale".

Il giudice sportivo ha anche "rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l'irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza; rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell'offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale ".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il duro comunicato del Napoli

Poche ore dopo la sentenza, il Napoli ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui la società si dice "basita" dalla decisione del Giudice Sportivo: "Il signor Acerbi non è stato sanzionato. A questo punto il colpevole dovrebbe, per la "giustizia" sportiva, essere Juan Jesus, che avrebbe accusato un collega ingiustamente. Non è ragionevole pensare che abbia capito male. Il principio di maggiore probabilità di un evento, ampiamente visibile dalla dinamica dei fatti e dalle sue scuse in campo, che nella giustizia sportiva è preso in considerazione, scompare in questa sentenza. Restiamo basiti. Inoltre, se quanto accaduto in campo, lo dice la sentenza, è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte...dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo', perché non irrogare a quest’ultimo alcuna sanzione? Perché, poi, lo dice sempre la sentenza, 'essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa', nessuna decisione è stata assunta dalla 'giustizia' sportiva al riguardo per punire il responsabile? Restiamo ancor più basiti. Il Napoli non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni, continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nota del giudice sportivo

"Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata, P.Q.M. di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)", si legge nella nota del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea. La decisione è arrivata "vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore Juan Jesus, nonché lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR; sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo". 

L'arbitro ha riferito "quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Francesco Acerbi", il giudice sottolinea "la piena disponibilità manifestata dall'Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l'interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un'interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo". Il giudice ha anche deciso "rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l'ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall'atto del proferimento di alcune parole da parte dell'Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo 'offendente', il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore del Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore 'offeso' (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale".

Il giudice sportivo ha anche "rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l'irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza; rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell'offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale ".

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Loading...